Chi può donare

CHI PUÒ DONARE

I criteri e requisiti che regolamentano le attività di donazione sangue ed emocomponenti sono definiti nel Decreto Ministeriale del 02/11/2015 “Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti” (G.U. n. 300 del 28/12/2015).

Ogni individuo sano e altruista può donare se rispetta i seguenti requisiti:

 

ETÀ

PESO

EMOGLOBINA

PRESSIONE

INOLTRE:

SANGUE INTERO

18-60 ANNI: NUOVO DONATORE  (non si può donare la prima volta se si sono già compiuti 60 anni)

 

 

18-65 ANNI: DONATORE PERIODICO

 

> 65 ANNI: valutare con particolare attenzione la situazione cardiovascolare (ECG annuale)

 

≥ 70 ANNI: sospensione permanente per limiti di età.

 

> 50 Kg

Donne: 

≥ 12,5 g/dl

Donne portatrici sane

α_ß

Talassemia:

 12,0 g/dl

 

 

Uomini 

≥ 13,5 g/dl

Uomini portatori sani

α_ß

Talassemia:

 13,0 g/dl

Sistolica

≤ 180 mm Hg

Diastolica

≤ 100 mm Hg

 

 

 

Frequenza cardiaca maggiore di 50 e inferiore a 100

pulsazioni/ minuto, con polso ritmico (frequenze inferiori possono essere accettate negli sportivi)

PLASMA

18-60 anni fino a 12  plasmaferesi/anno

 

18-65 anni 6 plasmaferesi/anno

 

Stessi requisiti sangue intero

Donne:

11,5 g/dl

Donne portatrici sane

α_ß

Talassemia:

11,0 g/dl

 

Uomini

12,5 g/dl

Uomini portatori sani

α_ß

Talassemia:

12,0 g/dl

Stessi requisiti sangue intero

Stessi requisiti sangue intero.

 

 

PIASTRINE

fra i 18 ed i 65 anni

(non oltre)

 

In caso di nuovo donatore o di donatore che non ha mai donato plasma o piastrine, il limite di età per la donazione viene concordata di volta in volta dal medico (fermo restando il limite massimo)

> 60 Kg

Stessi requisiti sangue intero

Stessi requisiti sangue intero

numero di piastrine circolanti superiore a

200.000/mmc

 

Per i DONATORI CHE PROVENGONO DA AREE EXTRANAZIONALI, il DM 02/11/2025 prevede che debbano essere rispettati i seguenti criteri:

ü  possesso di un documento di identità o di riconoscimento equipollente (in quanto tale munito di fotografia e timbro o segnatura equivalente, secondo la definizione dell’art. 35 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza riassunte nel DPR n. 445/2000) rilasciato da un'amministrazione dello Stato italiano, oppure il permesso di soggiorno in Italia (rilasciato ai cittadini extracomunitari in possesso di passaporto/visto con previsione di soggiorno in Italia superiore a tre mesi). L’iscrizione al SSN o il possesso della T.E.A.M. (Tessera Europea Assicurazione Malattie) possono costituire ulteriori elementi preferenziali.

ü  Regolare indirizzo di residenza/domicilio (particolarmente per le eventuali necessità successive di richiamo e di emovigilanza).

ü  Sufficiente padronanza della lingua italiana: è essenziale che i soggetti siano in grado di condurre con dimestichezza un colloquio con il medico selezionatore, di riferire dati anamnestici e di esprimere compiutamente un consenso responsabile alle procedure di donazione. (DM 2/11/15 All. II p. A.1.2 e A.2.2)

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