01/03/2016

Decreto del Ministero della Salute 2 Novembre 2015

Gentile Donatore,

desideriamo informarla di quanto concordato fra i Servizi Trasfusionali e le Unità di Raccolta associative del quadrante di Torino (FIDAS e AVIS), alla luce del Decreto Ministeriale 2/11/2015 "Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti", relativamente all'applicazione della donazione differita nei donatori che non donano da oltre due anni.

Il DM 2/11/2015 all.1, considera l'Aspirante donatore "persona che manifesta la volontà di donare, che non ha mai donato sangue/emocomponenti in precedenza, o che ha effettuato l'ultima donazione da oltre 24 mesi, e che viene sottoposta a valutazione anamnestica, clinica e diagnostica di laboratorio finalizzata a stabilirne l'idoneità alla donazione".

Parimenti lo stesso DM definisce Donatore periodico "colui che dona e che ha già donato almeno una volta nei 24 mesi precedenti". Ne consegue che, nell'ambito della donazione differita cui fa riferimento il DM, se la persona ha già donato in precedenza ma non negli ultimi due anni deve essere nuovamente considerata Candidato donatore.

A livello di quadrante si è peraltro anche concordato che l'applicazione della donazione differita può riconoscere delle eccezioni e/o sospensioni in particolari e motivate circostanze, non soltanto per le raccolte nelle scuole come già in atto ma anche, per esempio, in periodi di carenza di emocomponenti o per necessità di donatori con fenotipo raro.

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